Nella giornata di ieri 25 Marzo a seguito del confronto tra i rappresentanti del Governo e le sigle sindacali nazionali, si sono convenute alcune modifiche all’allegato 1 del DPCM del 22 marzo 2020. Alle imprese che non erano state sospese dal DPCM 22 marzo 2020 e che, per effetto del presente decreto, dovranno sospendere la propria attività, sarà consentita la possibilità di ultimare le attività necessarie alla sospensione, inclusa la spedizione della merce in giacenza, fino alla data del 28 marzo 2020.
Per chiarezza il DPCM 22 marzo 2020 dispone all’articolo 1, comma 1, la sospensione di tutte le attività produttive, ad eccezione di quelle indicate, con relativo codice ATECO, nell’Allegato 1 al medesimo DPCM, fatta salva la rigorosa osservanza delle contingenti disposizioni finalizzate al contenimento del contagio da coronavirus.
La selvicoltura non rientra tra le
attività elencate nel predetto Allegato 1.
Peraltro, la lettera d) del medesimo
articolo 1 stabilisce che “restano sempre consentite anche le attività che
sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui
all’allegato 1” previa comunicazione al Prefetto della Provincia ove è
ubicata l’attività produttiva, indicando specificamente i soggetti beneficiari
dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite. La norma prevede,
altresì, che il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga
che non persistano le condizioni che ne legittimano l’esercizio. Fino all’adozione
di tali eventuali provvedimenti di sospensione delle “attività funzionali”,
esse sono legittimamente esercitate sulla base della comunicazione resa al
Prefetto.
L’articolo 2 del citato DPCM prevede che le nuove
disposizioni si applicano “cumulativamente” con quelle recate dal
precedente DPCM dell’11 marzo 2020 che ha sospeso in via generale le attività
di commercio al dettaglio fatta eccezione per quelle di vendita di generi
alimentari e la vendita a distanza di qualsiasi tipologia di beni.
Tanto premesso, si ritiene che le imprese operanti nel
settore della selvicoltura possono continuare a svolgere l’attività con le
seguenti modalità:
Si sottolinea che i selvicultori che
intendano continuare l’attività di taglio recandosi nelle aree boschive
potranno farlo a condizione che si tratti di legna da ardere e che tale attività
sia funzionale alla commercializzazione all’ingrosso di tale prodotto da
combustione, dovendo a tal fine inviare previa comunicazione al Prefetto
indicando le imprese a favore delle quali è destinato il servizio di taglio
ovvero è destinata la legna così tagliata.
Sono fatti
salvi, in ogni caso, fino all’emanazione del prossimo DPCM destinato a
regolamentare le attività produttive dopo il 3 aprile gli eventuali
provvedimenti regionali contenenti ulteriori disposizioni in materia di
selvicoltura finalizzati al contenimento del contagio da coronavirus.