“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni esercitano le competenze ad esse attribuite dall’articolo 3, comma 1, lettera b) , numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai relativi adempimenti provvedono con atti propri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abrogato.” Questo è quanto la LEGGE 20 novembre 2017 , n. 168 Norme in materia di domini collettivi dice e in effetti si nota un certo fermento ,con l’avvicinarsi della scadenza, nella metà campo delle Regioni per la verità non sempre corretto, quasi una rivendicazione tesa a riprendere quanto la legge e le recenti sentenze della Corte Costituzionale gli hanno tolto. Emblematico l’esempio dell’Umbria (a cui Federforeste ha risposto con puntuali osservazioni critiche all’insegna della consueta collaborazione) ma giungono notizie di fermenti nel lazio e nelle Marche e forse in Toscana. Vi sono anche regioni che nel rispetto dell’autonormazione previsto dalla norma lasceranno che siano i singoli enti a decidere del loro futuro. Una fase delicata, quindi,a cui dedicare la massima attenzione. E Federforeste è attenta.Si rende noto che la Regione Marche ha pubblicato un bando per la costituzione di forme di associaz...
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