logo federforeste menu
News »

Regione Emilia Romagna : Piano Aria Integrato Regionale 2020

1 Mar 2017

 

Con deliberazione n. 2314 del 21/12/2016 la Regione Emilia Romagna ha presentato all’Assemblea Legislativa la proposta di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020).

Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 90 misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.

L’obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l’anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 2010 all’1% nel 2020.
Il corposissimo documento contiene un paragrafo dedicato alla Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile. Si legge nel documento e in particolare nel paragrafo come sia “Di particolare rilevanza è la regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento ad uso civile che contribuiscono fortemente alle emissioni di PM10 e che negliultimi anni hanno visto una forte diffusione”. Il PAIR, pur riconoscendo  a questa forma di fonte energetica un valore alternativo importante, ma dovendo portare particolare attenzione alle emissioni, prevede l’utilizzo di biomasse, incentivando un percorso di innovazione verso sistemi di combustione maggiormente efficienti, in linea con i provvedimenti già adottati da alcuni paesi dell’Unione Europea, a queste condizioni:

a) divieto di utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile negli impianti a bassa efficienza energetica (inferiore al 75%) ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti,nei Comuni la cui quota altimetrica è inferiore ai 300 m106. Tale divieto è vigente nel periodo dall’1/10 al 31/3 a decorrere dall’1/10/2015;
b) le disposizioni previste dalla DAL 156/2008 all. 2 punti 21 e 22, come ribadito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 (obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell’edificio), devono essere soddisfatte ricorrendo all’uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse, nelle aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite per il PM10 e l’NO2, ovvero ecc…..
 Federforeste nel condividere gli obiettivi generali perseguiti, legati alla tutela della qualità dell’aria, ha evidenziato forte preoccupazione riferita alla valutazione delle misure di intervento e come  sia necessario considerare tutti gli ambiti di ricaduta anche rispetto alle potenziali conseguenze economiche, sociali e sulle filiere connesse. 
Con un articolato documento a firma del Presidente Calliari si è voluto osservare che:

Federforeste intende monitorale come si svilupperà ulteriormente il dibattito ritenendo tale disposizione così come presentata nel citato Piano Aria suscettibile di modifiche necessarie e auspicabili.

 

ARTICOLI CORRELATI