Con deliberazione n. 2314 del 21/12/2016 la Regione Emilia Romagna ha presentato all’Assemblea Legislativa la proposta di decisione sulle osservazioni pervenute e di approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020).
Il Piano, che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020, prevede 90 misure per il risanamento della qualità dell’aria al fine di ridurre i livelli degli inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal D.Lgs. 155/2010.
L’obiettivo è la riduzione delle emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per l’anidride solforosa e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento dei valori limite di PM10 dal 64% del 2010 all’1% nel 2020.
Il corposissimo documento contiene un paragrafo dedicato alla Regolamentazione degli impianti di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile. Si legge nel documento e in particolare nel paragrafo come sia “Di particolare rilevanza è la regolamentazione degli impianti a biomassa legnosa destinati al riscaldamento ad uso civile che contribuiscono fortemente alle emissioni di PM10 e che negliultimi anni hanno visto una forte diffusione”. Il PAIR, pur riconoscendo a questa forma di fonte energetica un valore alternativo importante, ma dovendo portare particolare attenzione alle emissioni, prevede l’utilizzo di biomasse, incentivando un percorso di innovazione verso sistemi di combustione maggiormente efficienti, in linea con i provvedimenti già adottati da alcuni paesi dell’Unione Europea, a queste condizioni:
a) divieto di utilizzo di combustibili solidi per riscaldamento ad uso civile nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile negli impianti a bassa efficienza energetica (inferiore al 75%) ovvero nei focolari aperti o che possono funzionare aperti,nei Comuni la cui quota altimetrica è inferiore ai 300 m106. Tale divieto è vigente nel periodo dall’1/10 al 31/3 a decorrere dall’1/10/2015;
b) le disposizioni previste dalla DAL 156/2008 all. 2 punti 21 e 22, come ribadito dall’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011 (obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte dei consumi di energia termica ed elettrica dell’edificio), devono essere soddisfatte ricorrendo all’uso di fonti rinnovabili diverse dalla combustione delle biomasse, nelle aree di superamento e a rischio di superamento dei valori limite per il PM10 e l’NO2, ovvero ecc…..
Federforeste nel condividere gli obiettivi generali perseguiti, legati alla tutela della qualità dell’aria, ha evidenziato forte preoccupazione riferita alla valutazione delle misure di intervento e come sia necessario considerare tutti gli ambiti di ricaduta anche rispetto alle potenziali conseguenze economiche, sociali e sulle filiere connesse. Con un articolato documento a firma del Presidente Calliari si è voluto osservare che:
- non si condivide un approccio vincolistico genericamente applicato solo agli impianti termici civili, a fronte dell’esigenza di valutare le effettive fonti di pressione, anche derivanti da altre tipologie di attività (es. trasporto) e poter, così, definire misure di intervento congrue ed adeguate.
- rispetto al divieto di uso di legna non possono non essere considerate le numerose esternalità positive, anche sotto il profilo ambientale e della riduzione delle emissioni climalteranti derivanti dallo svolgimento delle attività agroforestali di produzione di biomassa legnosa.
- nella normativa europea, le emissioni da combustione di biomassa sono considerate pari a zero, conformemente all’articolo 38 del regolamento (UE) n.601/2012 e alle disposizioni del regolamento (UE) n. 525/2013.
- va quindi considerata la potenzialità lesiva di un divieto generalizzato di impiego di biomassa legnosa negli impianti termici civili sullo sviluppo e l’immagine di filiere locali direttamente connesse alla gestione forestale, che, invece, è un’attività dalle innegabili valenze ambientali, sociali ed economiche. In tale prospettiva, si rileva che la gestione forestale svolge anche una importante funzione di contrasto al dissesto idrogeologico, sia per la costante manutenzione del territorio che comporta, che per lo sviluppo di aree a rischio di abbandono o degrado, garantendo la permanenza attiva delle imprese agricole sui territori.
- eventuali divieti, quindi, dovrebbero essere legati ad una valutazione integrata delle prestazioni energetiche dell’impianto e dell’impatto emissivo effettivo dello stesso e la limitazione dell’uso dovrebbe essere disposta solo nei periodi di effettiva emergenza ambientale e sanitaria.
- i divieti dovrebbero essere modulati anche considerando, come parametro differenziale, la diversa densità abitativa delle aree soggette a limitazione.
- la definizione di eventuali divieti, inoltre, dovrebbe riguardare solo apparecchi più obsoleti e inquinanti ed essere subordinata alla parallela individuazione di misure di promozione e sostegno, a favore di impianti più efficienti e meno emissivi che, nelle disposizioni vigenti, non risultano sufficientemente incentivati.
- essere assicurata una esclusione dai divieti di uso di biomasse legnose per quegli impieghi professionali che risultano caratterizzati proprio da tale tipologia di attività (es. pizzerie, ristoranti e agriturismi).
- assicurata la possibilità per il Comune di individuare con ordinanza aree non soggette al divieto o specifiche ipotesi di esclusione
Federforeste intende monitorale come si svilupperà ulteriormente il dibattito ritenendo tale disposizione così come presentata nel citato Piano Aria suscettibile di modifiche necessarie e auspicabili.