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Piemonte: Trasformazione del bosco e interventi compensativi

1 Mar 2017

  Il 6 febbraio 2017, con provvedimento della Giunta regionale (D.G.R. 23-4637), è stato approvato,  il documento  che fornisce disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d’uso e stabilisce criteri e modalità per la compensazione che entrerà in vigore dal 1° marzo 2017.
La trasformazione del bosco in altra destinazione d’uso, ovvero qualsiasi intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un’utilizzazione del suolo diversa da quella forestale, è di norma vietata, fatte salve le autorizzazioni necessarie (
paesaggistica, idrogeologica, valutazione d’incidenza, ecc.).

Sono inoltre a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco la compensazione della superficie forestale trasformata.
Si precisa che in boschi sottoposti al vincolo idrogeologico:

  • la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall’art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo;

  • l’entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l’obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo.

La compensazione può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro

La compensazione non è dovuta (art. 19 comma 7 della l.r. 4/2009) per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:

a) interessanti superfici inferiori ai 500 m2;
b) finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
c) volti al recupero a fini produttivi per l’esercizio dell’attività agro-pastorale svolte da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli singoli o associati, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent’anni;
d) per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
d bis) per la realizzazione di viabilità forestale in aree non servite.

Il richiedente la trasformazione, almeno 15 giorni prima dell’avvio dei lavori, deve far pervenire un’autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara:

1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali:

a. l’autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio;
b. l’autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico;
c. la valutazione d’incidenza , qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000;
d. nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l’accoglimento del progetto di intervento compensativo con le modalità di cui al paragrafo 3.3;

2. di aver versato il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche;
3. di aver provveduto al versamento del corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria.

 

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