Attraverso il Decreto 21 marzo 2024, n. 74, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è stato adottato il regolamento che apporta modifiche all’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (“caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo”).
In particolare, il regolamento aggiorna l’elenco delle biomasse a uso combustibile con l’aggiunta – alla sezione 4, della parte II, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – della lett. h quater) recante “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione”.
La decisione fa seguito a diverse istanze e considerazioni, tra le quali si ricorda come:
• l’articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell’allegato X a tale parte quinta;
• il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, ha attuato il «Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
In particolare, il regolamento aggiorna l’elenco delle biomasse a uso combustibile con l’aggiunta – alla sezione 4, della parte II, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – della lett. h quater) recante “prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione”.
La decisione fa seguito a diverse istanze e considerazioni, tra le quali si ricorda come:
• l’articolo 293, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone che, negli impianti produttivi e civili previsti dalla parte quinta del medesimo decreto legislativo, possono essere utilizzati come combustibili soltanto i materiali elencati nell’allegato X a tale parte quinta;
• il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 maggio 2016, n. 123, ha attuato il «Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
• La norma tecnica dell’Ente nazionale italiano di unificazione UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego energetico», permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l’altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici;
• i processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell’articolo 184 -bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016.
Il regolamento aggiorna, inoltre, i parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.
Attraverso il Dm 72/2024, dal 22 giugno 2024 gli oli e grassi vegetali entrano tra i prodotti di cui è ammessa la combustione ai sensi del Dlgs 152/2006.
Il provvedimento modifica l’allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006 cambiando in particolare le norme relative alle biomasse che è possibile bruciare nel rispetto delle condizioni di tutela delle emissioni previste dal Codice ambientale. Tra i materiali ammissibili alla combustione entrano i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale che sono stati ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, eventuali trattamenti di raffinazione ed eventuali trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essicazione.
Questi prodotti, infatti, per essere ammissibili alla combustione, devono rispettare le caratteristiche indicate dall’allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006 come modificato dal Dm 74/2024 e relative alla proprietà — tra cui densità, viscosità, ceneri, potere calorifico inferiore, stabilità all’ossidazione, sedimento totali — e connessi valori limite, nonché seguire i metodi di prova fissati dalle relative norme tecniche (Uni, Iso).
Questa regolamentazione era da tempo attesa per facilitare la valorizzazione energetica di alcuni sottoprodotti provenienti dall’attività agricola (es. sanze esauste) senza incorrere nelle problematiche connesse alla definizione di rifiuto. Andrebbero, tuttavia, considerate le implicazioni legate a possibili destinazioni alternative che possono interessare i sottoprodotti provenienti dai processi di trasformazione delle olive e dei semi oleosi.
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