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Direttiva RED III

14 Mag 2024

La direttiva (UE) 2023/2413 (c.d. RED III) che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, entrata in vigore il 20 novembre 2023, deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2025.

La direttiva RED III prevede un aggiornamento della direttiva precedente sulla promozione delle energie rinnovabili, al fine di aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell’UE al 42,5% entro il 2030, con una integrazione indicativa supplementare del 2,5% al fine di consentire il conseguimento dell’obiettivo del 45%.
È, inoltre, previsto uno snellimento delle procedure per la concessione di permessi per nuovi impianti di energia rinnovabile, come pannelli solari e centrali eoliche o per l’adeguamento di quelli esistenti.
In deroga ai termini di scadenza fissati al 21 maggio 2025, gli Stati membri sono chiamati a dare attuazione in via anticipata, entro il 1° luglio 2024, ad alcune rilevanti disposizioni relative alla istituzione e designazione dei punti di contatto necessari ad agevolare il richiedente durante la procedura di rilascio delle autorizzazioni amministrative a costruire, revisionare la potenza e ad esercire impianti di produzione di energia rinnovabile. È, inoltre, prevista una speciale procedura di rilascio delle autorizzazioni nelle “zone di accelerazione”, definite come un luogo o una zona specifici, terrestri o marini o delle acque interne, che uno Stato membro ha designato come particolarmente adatti per l’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, che non può durare più di dodici mesi.

Pur nella consapevolezza che occorra superare le attuali difficoltà di approvvigionamento energetico da parte delle imprese attraverso la previsione di soluzioni che potrebbero derivare dalla produzione e vendita di energie rinnovabili in termini di riduzione dei costi e di efficienza dei processi aziendali, appare fondamentale attendere la conclusione dell’iter di adozione dei decreti ministeriali in materia di aree idonee e non idonee alla installazione degli impianti fotovoltaici ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, per assicurare rilievo alla integrazione degli impianti nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, nelle fasi di realizzazione e di esercizio dell’impianto.
La previsione di una terza categoria riservata alle zone di accelerazione rischia, invece, di introdurre la regola di poter favorire il giudizio di idoneità anche sulla base di misure di precauzione ed opere di mitigazione da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di autorizzazione.

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