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Tassazione Agroenergetica della legge di Stabilità 2016, chiarimenti per le imprese

25 Mag 2016

L’Agenzia delle Entrate chiarisce le disposizioni della Legge di Stabilità sulla tassazione dell’attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali. In sostanza (in base al comma 423 dell’articolo 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come definitivamente modificato dalle Legge di Stabilità per il 2016), la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, costituiscono attività connesse a quella agricola e si considerano produttive di reddito agrario.

Oltre i predetti limiti è invece prevista l’applicazione di una tassazione forfettaria sempreché, tuttavia, con riferimento ai prodotti utilizzati per tali produzioni, risulti rispettato il criterio della “prevalenza”, così come definito dalla circolare n. 32/E del 2009. In particolare, per la produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche è richiesto, come esplicitamente chiarito nella risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015, il rispetto dei criteri di connessione all’attività agricola principale indicati nella già citata circolare n. 32/E del 2009. Mancando il requisito della connessione all’attività agricola principale, troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, le regole ordinarie in materia di reddito d’impresa.
Di fatti la Legge di Stabilità 2016 introduce a regime una norma che avrebbe dovuto trovare applicazione solo in via transitoria per gli anni 2014 e 2015. Pertanto, ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa,  la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh/anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse (ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile) e si considerano produttive di reddito agrario.
Oltre i limiti di cui sopra invece si utilizza il coefficiente di redditività del 25% dell’ammontare dei corrispettivi Iva ma solo relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo. E’ fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari. Una soluzione che, con tali franchigie, premia i piccoli impianti aziendali realizzati da imprese agricole e risolve il problema della tassazione sui corrispettivi percepiti per gli impianti incentivati con la tariffa omnicomprensiva.Per consultare il testo della circolare e maggiori approfondimenti vai al sito
http://www.fattoriedelsole.org/

 

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