Gse, Gestore dei Servizi Energetici, su indirizzo dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, ha prorogato il termine al 30 settembre 2015 per la presentazione delle richieste di qualifica dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (Seu o Seeseu) entrati in esercizio entro il 31/12/2014. Sono interessati la prevalenza degli impianti a fonte rinnovabile che autoconsumano la corrente elettrica prodotta e che, in mancanza della qualifica, si vedrebbero addebitati i costi delle parti variabili degli oneri generali di sistema a partire dal 2014.
I Sistemi Efficienti di Utenza (Seu – Sistemi Efficienti di Utenza e Seeseu – Sistemi Esistenti Equivalenti ai Sistemi Efficienti di Utenza) sono Sistemi Semplici di Produzione e Consumo costituiti da almeno un impianto di produzione e da un’unità di consumo direttamente connessi tra loro mediante un collegamento privato senza obbligo di connessione a terzi e collegati, direttamente o indirettamente, tramite almeno un punto, alla rete pubblica.
L’ottenimento della qualifica di Seu o Seeseu, rilasciata dal Gse, comporta il riconoscimento di condizioni tariffarie agevolate sull’energia elettrica consumata e non prelevata dalla rete, limitatamente alle parti variabili degli oneri generali di sistema.
La mancata qualifica impatta negativamente su tutti gli impianti a fonte rinnovabile che autoconsumano la corrente prodotta, che si vedrebbero addebitati i costi delle parti variabili degli oneri generali di sistema a partire dal 2014. A titolo di esempio: un semplice impianto fotovoltaico di 50kW connesso in BT, con contratto RID-Ritiro dedicato, che autoconsuma il 70% di energia prodotta, per il 2015 dovrà sostenere un costo annuo di oltre 2.300 euro/anno per i soli oneri generali variabili. Mentre, a fronte del conseguimento della qualifica Seu il costo si ridurrebbe a circa 115 euro/anno ( 36 euro/anno per il solo periodo transitorio 2014 e 2015 ), con un risparmio di circa 2180 euro/anno. (Per maggiori dettagli consulta le simulazioni sul sito http://www.fattoriedelsole.org/).
Tali disposizioni, come previsto dall’art. 25-bis della suddetta Legge, non si applicano agli impianti di potenza inferiore a 3 kW e agli impianti a fonti rinnovabili operanti in regime di Scambio sul Posto di potenza non superiore a 20 kW, per i quali i corrispettivi a copertura degli oneri generali di sistema, limitatamente alle parti variabili, continuano ad applicarsi alla sola energia elettrica prelevata e non anche all’energia consumata e non prelevata dalla rete.Per maggiori informazioni consulta il sito http://www.fattoriedelsole.org/.
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