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Provvedimento rimozione rifiuti

19 Lug 2023

In tema di rifiuti, l’addebito della responsabilità per abbandono dei rifiuti al proprietario del fondo può essere disposto soltanto previo accertamento dei profili di responsabilità soggettiva e previa instaurazione del contradditorio procedimentale.

Come statuito recentemente dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, deve considerarsi illegittimo il provvedimento con il quale il sindaco ordini al titolare la rimozione dei rifiuti presenti sul proprio fondo con conseguente ripristino dello stato dei luoghi. Il testo unico dell’ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) nel vietare l’abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti  dispone che il soggetto responsabile sia tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Nel caso di specie, il proprietario del fondo ha visto annullata dai giudici del Consiglio di Stato l’ordinanza di rimozione disposta dal Sindaco che aveva ritenuto sussistente la responsabilità della società titolare del terreno per non aver adottato alcuna misura diretta ad evitare che si verificasse l’abbandono dei rifiuti.

Con la sentenza pubblicata il 6 giugno u.s., il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi di ricorso proposti dal titolare del fondo in ragione della violazione del disposto normativo che impone all’amministrazione procedente la previa instaurazione del contraddittorio con il destinatario del provvedimento. E neppure può ritenersi “compensata” la partecipazione del responsabile all’attività di accertamento sulla base delle constatazioni contenute nel verbale di polizia locale in assenza di un accertamento della condotta posta in essere dal titolare del fondo.

I giudici amministrativi confermano il più recente indirizzo espresso dalla sezione penale della Corte di cassazione, nel senso di ritenere che con riferimento al reato di abbandono di rifiuti, non sempre il proprietario o possessore dell’area può ritenersi responsabile della condotta di abbandono in quanto la responsabilità sussiste solo in presenza di un obbligo giuridico di impedire la realizzazione o il mantenimento dell’evento lesivo, quale conseguenza del compimento di atti di gestione o movimentazione dei rifiuti.

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