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Protocollo di Kyoto – secondo periodo di impegno

2 Lug 2015
 Occorre seriamente intraprendere un percorso tendente a valorizzare il ruolo del settore agricolo e forestale nella lotta al cambiamento climatico avviando il percorso necessario per includere anche le misure di Cropland management (CM) e di Grazing land management (GM) tra le attività da contabilizzare ai fini dell’adempimento degli obblighi previsti per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto.

E’ quanto si è discusso al Ministero delle politiche agricole sulla valutazione dell’opportunità di eleggere la Gestione delle terre agricole (Cropland Management – CM) e la Gestione dei pascoli (Grazing land Management – GM) come attività che concorrono agli assorbimenti di CO2 nel secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (PK), che fissa per il 2013-2020 obiettivi di riduzione rispetto al 1990.
Considerato l’obiettivo prioritario di giungere ad un definitivo riconoscimento del ruolo del settore agroforestale nell’ambito delle strategie climatiche, si è sottolineato come la possibilità di valorizzazione economica dei crediti di carbonio prodotti dalle imprese agricole attraverso gli assorbimenti di CO2 ad opera delle piante e del suolo sia ancora subordinata al superamento di problemi giuridici relativi alla effettiva proprietà dei titoli ed alla mancanza di metodologie di contabilizzazione condivise.
Al riguardo, sembra plausibile che l’eventuale contabilizzazione delle misure CM e GM nell’ambito del secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto (2013-2020) possa essere disposta, in una prima fase attraverso sistemi basati su stime nazionali e senza sostanziali differenze rispetto alle modalità che attualmente caratterizzano la contabilizzazione degli assorbimenti forestali. Solo successivamente si potrà disporre di dati e metodologie per passare ad una effettiva assegnazione della proprietà dei crediti di carbonio prodotti dalle imprese agricole (attraverso l’istituzione di un apposito registro). Va sottolineato, in questo senso, che anche il percorso delineato dalla Decisione 529/2013/UE risulta suscettibile di influire direttamente sul superamento delle criticità indicate, visto che – se pure ne sia prevista l’entrata a regime nel 2021 – già a partire dal 2016 si prevede la definizione di quelle metodologie di contabilizzazione necessarie per procedere all’istituzione di un registro nazionale effettivamente in grado di assegnare la titolarità dei crediti di carbonio alla singola azienda agroforestale.

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