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La Lombardia semplifica

4 Set 2014
In Lombardia il Consiglio regionale ha approvato nello scorso mese di luglio una integrazione al Testo Unico in materia di agricoltura e foreste (con l.r. 19/2014, di modifica e integrazione alla l.r. 31/2008)
L’integrazione prevede testualmente:
L.r. 31/2008
Art. 44
(Vincolo idrogeologico e trasformazione d’uso del suolo)
………….
2 bis. L’autorizzazione per gli interventi di trasformazione d’uso del bosco ai sensi dell’articolo 43 tiene luogo dell’autorizzazione di cui al comma . [ossia dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico prevista dall’articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, chiamata nella legge regionale lombarda “trasformazione d’uso del suolo”]
In altre parole, nel caso in cui si richieda un intervento in un bosco soggetto anche a vincolo idrogeologico, il Legislatore lombardo ha previsto che il procedimento relativo al vincolo idrogeologico sia assorbito da quello del vincolo forestale (art. 43 l.r. 31/2008, che è poi quello dell’art. 4 del. d.lgs. 227/2001 o, se preferite, quello trattato all’art. 5 della nuovo bozza di norma statale). Unica istanza, unico procedimento e unica autorizzazione. In caso di violazione, si applicano però sia la sanzione prevista per il vincolo forestale che quella per il vincolo idrogeologico (si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione più grave, aumentata di un terzo).
Sempre in tema di vincolo idrogeologico, si segnala che ora in Lombardia, nei casi di assenza di bosco, i titoli abilitativi edilizi (d.P.R. 380/2001) tengono luogo dell’autorizzazione al vincolo idrogeologico, ossia la assorbono. L’autorizzazione è rilasciata previa verifica di conformità delle suddette trasformazioni rispetto alla componente geologica, idrogeologica e sismica dello strumento urbanistico comunale (PGT).

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