Il 26 agosto 2024 u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il nuovo decreto interministeriale (Mase e Masaf) sul sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili. Il provvedimento aggiorna il decreto del 2019 estendendone l’ambito di applicazione al biogas e alle biomasse (prima era riferito solo ai biocarburanti e bioliquidi).
Il decreto rappresenta uno strumento indispensabile per accedere alle misure di sviluppo della produzione di biogas e biometano previste dai recenti provvedimenti governativi e si aggiunge al nuovo quadro normativo di riferimento volto a favorire la transizione agroecologica come previsto dalle direttive Ue.
Il decreto, oltre ad aggiornare le regole per la certificazione della sostenibilità del biometano secondo le indicazioni del decreto legislativo 199/2021, introduce per la prima volta il percorso che dovranno seguire anche gli impianti esistenti che producono energia elettrica da biomasse e biogas.
Attraverso il nuovo decreto, in particolare, vengono stabilite:
1. le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili e le procedure di adesione allo stesso;
2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali;
3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa;
4. le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni.
Si ricorda che la certificazione della sostenibilità dei biocombustibili fa riferimento agli elementi introdotti dall’art.42 del d.lgs. 199/2021 (decreto attuativo della direttiva RED II) che individua i criteri di sostenibilità obbligatori in termini di emissioni di gas serra, efficienza energetica, qualità del suolo, carbonio nel suolo, biodiversità, rischio di impiego di biomassa forestale non sostenibile, criteri di destinazione dei suoli (LULUCF) e di cambio indiretto della destinazione dei suoli (ILUC).
Sempre in riferimento al citato art. 42, si segnala anche che, i criteri di sostenibilità (e quindi l’obbligo di certificazione) non si applicano con riferimento ad impianti di produzione di energia elettrica, di riscaldamento e di raffrescamento o di carburanti:
a) di potenza termica nominale totale inferiore a 20 MW che impiegano combustibili solidi da biomassa;
b) di potenza termica nominale totale inferiore a 2 MW che impiegano combustibili gassosi da biomassa.
In base alla conversione delle soglie espresse in MW termici in potenza elettrica, ne consegue l’esclusione dagli obblighi di certificazione della sostenibilità per gli impianti di biogas di potenza di poco inferiore/superiore al MW elettrico. In ogni caso, l’accesso a nuovi regimi di sostegno per questi impianti è condizionato al rispetto di criteri tecnici stabiliti dai decreti istitutivi dei meccanismi di incentivazione.
In termini di funzionamento, il sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili opererà mediante l’applicazione di uno schema di certificazione a cui aderiscono gli organismi di accreditamento (che accreditano gli organismi di certificazione e ne verificano il corretto operato), gli organismi di certificazione e ovviamente gli operatori economici (tra questi ultimi, anche gli imprenditori agricoli che gestiscono impianti di produzione di biogas, biometano e biomasse). Gli operatori economici sono i soggetti obbligati al possesso di un certificato di conformità.
Tutti gli operatori economici, infatti, dovranno sottoporsi a verifiche periodiche da parte di un organismo di certificazione terzo e sono tenuti ad assicurare la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna secondo i criteri stabiliti dal decreto.
Gli organismi di certificazione, infatti, effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al sistema nazionale di certificazione l’attività di verifica della completezza e della veridicità di tutti gli elementi presenti nelle dichiarazioni di sostenibilità, nel certificato di sostenibilità, e in tutte le dichiarazioni ad essi riferibili, nonché, limitatamente al produttore di materie prime destinate alla produzione di biocombustibili, la completezza e la veridicità delle informazioni sociali e ambientali fornite in accompagnamento alle dichiarazioni di sostenibilità e, se pertinente, di quelle previste per la certificazione a basso rischio ILUC.
Il sistema di certificazione di sostenibilità dei biocombustibili (biogas e biometano inclusi) farà capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad un apposito comitato, che effettueranno il controllo sul rispetto della sostenibilità dei biocombustibili ai sensi del Decreto Legislativo n. 199/2021, anche avvalendosi del Gse.
Infine, toccherà all’Ispra svolgere attività di controllo a campione sui piani di monitoraggio trasmessi da parte degli organismi di certificazione e in particolare sul mantenimento del contenuto di carbonio nei suoli.
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