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Energia: pubblicato il decreto “FER2”

3 Set 2024

Il 12 agosto u.s. è stato pubblicato sul sito istituzionale del MASE il decreto 19 giugno 2024 cd. «DM FER2»
Il decreto promuove la realizzazione degli impianti FER innovativi o con costi elevati di esercizio tra i quali: impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici offshore, fotovoltaici floating sia offshore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina.
Il decreto è entrato in vigore il 13 agosto e sarà completato con le regole operative GSE che dovranno essere approvate dal MASE entro i prossimi 30 giorni (art. 10 c. 1).

Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, 19 giugno 2024 recante “Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio” promuove la produzione di energia elettrica da parte di diverse tipologie di impianti a fonte rinnovabile (impianti alimentati da biogas e biomasse, solari termodinamici, geotermoelettrici, eolici offshore, fotovoltaici floating sia offshore che su acque interne e gli impianti alimentati da energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina) attraverso la definizione di incentivi che ne stimolino la competitività e consentano loro di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.

Si sintetizza, di seguito, i principali elementi caratterizzanti l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta dagli impianti a biomasse.

Il decreto prevede una incentivazione per la produzione elettrica per gli impianti a biomassa di potenza nominale non superiore ai 1000 kW elettrici.
L’accesso agli incentivi di cui al presente decreto avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche competitive, bandite dal GSE nel quinquennio 2024-2028, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza fino al raggiungimento di un contingente di potenza massimo di 150 MW, cumulativo per biogas e biomasse.
Gli incentivi per gli impianti a biomasse sono erogati per una vita utile convenzionale degli impianti di 20 anni e prevedono una tariffa differenziata per taglia che, per l’anno 2024, è pari a 246 €/MWh per gli impianti di potenza inferiore ai 300 kW e pari a 185 246 €/MWh per gli impianti di potenza compresa tra i 300 kW e i 1.000 kW.
Per gli anni successivi, le tariffe poste a base d’asta sono ridotte del 3% all’anno. Per gli impianti di potenza fino a 300 kW, tale riduzione si applica a decorrere dal 2026.
Ai fini dell’accesso alle procedure competitive, i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento, comunque non inferiore al 2%. Tale obbligo di offerta di riduzione non si applica agli impianti di potenza fino a 300 kW.
I nuovi impianti risultati in posizione utile nelle relative graduatorie devono entrare in esercizio nel tempo massimo di 31 mesi (al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore). Il mancato rispetto dei termini comporta una decurtazione della tariffa spettante dello 0,5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi. Superato quest’ultimo termine, il GSE dichiara la decadenza degli incentivi (applicando una riduzione del 20% della tariffa in caso di una successiva riammissione dell’impianto ai meccanismi di incentivazione)
Per gli impianti alimentati a biomasse la partecipazione alle procedure è subordinata al rispetto di tutti i seguenti requisiti:
a) l’energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%);
b) gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, allegata al presente decreto per almeno l’80% e per l’eventuale quota residua prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
c) i sottoprodotti di cui alla Tabella 2, Parte A, nonché i prodotti di cui alla Tabella 2, Parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori standard applicabili per la produzione di energia elettrica di cui all’Allegato VII, Parte A1, del decreto legislativo n. 199 del 2021, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d’aria tra l’impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nel citato Allegato VII, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.
Il GSE, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale, eroga gli incentivi secondo due modalità:
a) per gli impianti di potenza non superiore a 300 kW, il GSE provvede direttamente al ritiro e alla vendita dell’energia elettrica, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa spettante in forma di tariffa omnicomprensiva. I soggetti titolari possono richiedere, in alternativa, l’applicazione del regime di cui alla lettera b);
b) per gli impianti di potenza superiore a 300 kW, l’energia elettrica prodotta resta nella disponibilità del produttore, che provvede autonomamente alla valorizzazione sul mercato. Il GSE calcola la differenza tra la tariffa spettante e il prezzo dell’energia elettrica zonale orario, e:
1) ove tale differenza sia positiva, eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
2) nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al
soggetto titolare gli importi corrispondenti.
La soglia di potenza di cui al comma 1, lettere a) e b) è ridotta a 200 kW a decorrere dal 1°gennaio 2026.
Il decreto prevede la cumulabilità degli incentivi con contributi in conto capitale non eccedenti il 40 per cento del costo dell’investimento esclusivamente per i nuovi impianti; fondi di garanzia e fondi di rotazione; agevolazioni fiscali nella forma di credito di imposta o di detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature. In questi casi, tuttavia, la tariffa spettante è rimodulata.

L’atteso decreto è stato più volte oggetto di modifiche emendative, prima di giungere alla versione finale che si presenta, sostanzialmente, in linea con le aspettative in termini normativi. Il ritardo accumulato (oltre due anni), tuttavia, rischia di comportare ripercussioni negative rispetto all’entità delle tariffe, essendo state fissate in un momento in cui le condizioni di mercato (costi delle materie prime) erano senz’altro più favorevoli di oggi.





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