A seguito di un quesito posto dal Ministero dell’Ambiente, la Commissione Ue ha ammesso l’estensione della nozione di specie protetta non soltanto a quelle specie di animali contemplati dalle direttive Uccelli ed Habitat, ma in ogni caso a tutte le specie di animali selvatici (ad es. lupo, cinghiali, cervi, caprioli ecc.).
Di conseguenza è, quindi, previsto l’obbligo di procedere al risarcimento dei danni che siano eventualmente prodotti alle coltivazioni ed agli allevamenti presenti sui terreni agricoli o comunque arrecati a manufatti e opere approntate sui terreni agricoli. Poiché il quesito ha riguardato eventi suscettibili di verificarsi nel territorio dei parchi, la risposta della Commissione è limitata, attualmente, al risarcimento dei danni accertati all’interno di tali aree.
Il profilo più significativo del parere resta, però, quello delle modalità di erogazione delle somme dovute a titolo di risarcimento in quanto destinati ad indennizzare i danni causati da animali protetti tenendo conto di quanto previsto dal paragrafo 1.2.1.5 degli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 che stabilisce come l’intensità dell’aiuto possa raggiungere il 100% dei costi ammissibili. Si ricorda che i danni possono includere non solo gli animali uccisi o le piante distrutte, ma anche i costi indiretti come le spese veterinarie ed i danni materiali (attrezzature agricole, macchine, fabbricati, scorte).
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