E’ stato convertito dalla Camera in legge il decreto 4/2015, che ha modificato i criteri di esenzione dal versamento dell’imu sui terren in senso sostanzialmente meno selettivo. Sommariamente si riporta alcuni passaggi degni di nota.
In particolare, l’esenzione dall’imposta si applica:
- ai terreni agricoli nonche’ a quelli incolti ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani trasmesso all’istat e poi pubblicato dal medesimo istituto;
- ai terreni agricoli, nonche’ a quelli non coltivati ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’articolo 25, comma 7, allegato a, della legge n. 448 del 2001;
- ai terreni agricoli nonche’ a quelli incolti posseduti e condotti – anche in comodato ed in affitto – dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani ai sensi dell’elenco istat.
Confrontando la precedente modalità piu’ stringente (per il quale erano esenti circa 1.500 comuni), i comuni a esenzione totale risultano essere oltre 3.450, mentre l’esenzione parziale è per circa 650 comuni.
Inoltre, a decorrere dall’anno 2015, per i terreni ubicati nei comuni della cosiddetta collina svantaggiata, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, spetta una detrazione di 200 euro.
i nuovi criteri di esenzione si applicano a decorrere dall’anno 2015, nonche’ anche all’anno 2014, ma, in tal caso, l’imu non e’ dovuta se i terreni, che risultano imponibili ai sensi del nuovo sistema, sono invece esenti in virtu’ del sistema di cui al d.m. 28 novembre 2014.
Si conferma l’esenzione per i terreni a immutabile destinazione agro silvo pastorale a proprieta’ collettiva indivisibile e inusucapibile che non ricadono in zone montane o di collina, come definite dal d.m. 28 novembre 2014. Al termine per il versamento dell’imposta dovuta per l’anno 2014, fissato dal decreto-legge, al 10 febbraio 2015, e’ stata introdotta una moratoria fino al 31 marzo.